Con l’approvazione della CONSOB tramite delibera n. 22720 del 1° giugno 2023 anche le S.r.l. “ordinarie” possono offrire le proprie quote di partecipazione al pubblico mediante piattaforma crowdfunding come succede già alle S.p.A. e alle START UP INNOVATIVE. Una nuova via alternativa rispetto al canale bancario che porteranno le SRL a migliorare la loro capacità di finanziamento utilizzando strumenti molto più semplici e snelli come le piattaforme di crowdfunding. Il tutto però dovrà passare prima dalla Banca di Italia e dalla CONSOB che dovranno stabilire le norme tecniche di operatività dello strumento e della disciplina dei fornitori dei servizi di crowdfunding per le imprese.
Normativa più semplice per le S.r.l.
I fornitori di servizi (solitamente banche e società finanziarie abilitate) presentano la descrizione tecnica dell’operazione e, mediante un’apposita comunicazione, mettono nelle condizioni gli investitori di poter sottoscrivere le quote e di investire nel progetto di finanziamento. Nel decreto però, viene prevista una semplificazione nell’esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da S.r.l. ovvero di quote rappresentative del loro capitale. Infatti, queste operazioni non necessiteranno della stipulazione di un contratto scritto nei seguenti casi:
- la sottoscrizione viene effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento;
- l’alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario.
La normativa per gli investitori
I soggetti (privati, imprese, enti, ecc.) che intendono aderire all’offerta al pubblico delle partecipazioni nella S.r.l., avranno l’obbligo di conferire mandato agli intermediari incaricati in modo da poter sviluppare l’iter necessario, ovvero:
- effettuare l’intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori; b. rilasciare (su richiesta) una certificazione comprovante la titolarità delle quote, che è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;
- consentire ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote (che avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario); d. accordare ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere l’intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza.
Sanzioni
La Banca d’Italia disciplinerà l’operato e assicurerà la corretta osservanza del regolamento Ue 2020/1503. La non corretta applicazione delle regole del crowdfunding determinerà una sanzione a carico del fornitore di servizi (banche e società finanziarie) da € 500 fino a € 500.000.
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